Art. 8.
(Conciliazione famiglia-lavoro).

      1. Al fine di conciliare la cura della famiglia con le attività lavorative, i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono norme dirette ad assicurare la flessibilità dell'orario di lavoro, forme di lavoro a tempo parziale o a distanza. Gli stessi contratti collettivi prevedono modalità di riammissione in servizio di coloro che hanno abbandonato il lavoro per assicurare la cura dei propri doveri familiari.
      2. I contratti collettivi di cui al comma 1 prevedono altresì forme di ricongiungimento familiare dei coniugi.
      3. Il coniuge convivente del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato che è impiegato di ruolo in una

 

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amministrazione dello Stato ha diritto, all'atto dell'assunzione o del trasferimento, a essere impiegato, anche in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.